1. Il progetto di recupero è redatto a cura degli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in collaborazione diretta con le cooperative di autorecupero o loro consorzi. L'amministrazione comunale può delegare la redazione del progetto direttamente alla cooperativa; in tale caso il valore del progetto è computato per il 50 per cento a carico della cooperativa di autorecupero e per il restante 50 per cento a carico dell'amministrazione comunale.
2. Sono in ogni caso di competenza dell'amministrazione comunale i lavori inerenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e di rifacimento dei solai, gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e similari fino al pavimento del piano terra, il rifacimento delle facciate.
3. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero o loro consorzi i pavimenti, gli intonaci, i serramenti interni ed esterni, gli impianti esterni.
4. La convenzione stipulata tra le cooperative di autorecupero o loro consorzi e l'amministrazione comunale regola con apposito capitolato di appalto i lavori di competenza delle cooperative di autorecupero o loro consorzi.
5. La direzione dei lavori è di competenza della cooperativa di autorecupero sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione comunale.