Art. 5.
(Realizzazione dell'autorecupero).

      1. Il progetto di recupero è redatto a cura degli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in collaborazione diretta con le cooperative di autorecupero o loro consorzi. L'amministrazione comunale può delegare la redazione del progetto direttamente alla cooperativa; in tale caso il valore del progetto è computato per il 50 per cento a carico della cooperativa di autorecupero e per il restante 50 per cento a carico dell'amministrazione comunale.
      2. Sono in ogni caso di competenza dell'amministrazione comunale i lavori inerenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e di rifacimento dei solai, gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e similari fino al pavimento del piano terra, il rifacimento delle facciate.
      3. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero o loro consorzi i pavimenti, gli intonaci, i serramenti interni ed esterni, gli impianti esterni.
      4. La convenzione stipulata tra le cooperative di autorecupero o loro consorzi e l'amministrazione comunale regola con apposito capitolato di appalto i lavori di competenza delle cooperative di autorecupero o loro consorzi.
      5. La direzione dei lavori è di competenza della cooperativa di autorecupero sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione comunale.

 

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      6. Al fine del computo del valore del lavoro prestato dai soci della cooperativa di autorecupero assegnatari degli alloggi, esso è valutato sulla base della paga oraria prevista dai contratti collettivi di categoria dei lavoratori dipendenti relativamente alle mansioni corrispondenti.
      7. Gli oneri per i materiali e ogni altro onere aggiuntivo relativo ai lavori di competenza delle cooperative di autorecupero sono a carico delle stesse.
      8. Le cooperative di autorecupero possono, al fine di realizzare l'intervento, ricorrere a ditte o professionisti per una parte non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori.